L'AIRE
è l'anagrafe della popolazione
italiana residente all'estero.
E'
stata istituita nel 1990 a seguito dell'emanazione
della Legge n.470 del 27 0ttobre 1988 ("Anagrafe
e censimento degli italiani all'estero")
e del suo regolamento di esecuzione, DPR n. 323
del 30 maggio 1989.
Essa
contiene i dati dei cittadini italiani che hanno
dichiarato spontaneamente di risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12
mesi o per i quali è stata accertata
d'ufficio tale residenza.
Chi
è competente alla tenuta dell'AIRE?
I
Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta
dell'anagrafe della popolazione, sia di quella
residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioè
degli italiani che dimorano abitualmente all'estero.
Ciascun
comune ha la propria AIRE.
Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero
dell'Interno,
che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.
Oltre
ai dati anagrafici l'AIRE registra l'indicazione relativa all'iscrizione
del cittadino nelle liste elettorali del comune
di provenienza.
I
singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, attraverso un'apposita
procedura informatica che consente un aggiornamento
diretto dei dati stessi.
L'invio
avviene attraverso un sistema di sicurezza che
certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione
(back-bone).
Chi
deve iscriversi all'AIRE?
-
I
cittadini che intendono trasferire la propria
residenza, da un comune italiano all'estero, per
un periodo superiore ad un anno; Non
farlo porta anche a conseguenze pratiche: senza 18 mesi di iscrizione
non si ha diritto all'esenzione doganale e IVA per il rimpatrio delle
masserizie.
-
I
cittadini italiani nati e residenti fuori dal
territorio nazionale, il cui atto di nascita sia
trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal
competente ufficio consolare di residenza;
- Le
persone che acquisiscono la cittadinanza italiana
all'estero, continuando a risiedervi.
L'iscrizione
all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri
che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana
può essere effettuata solo a seguito della
trascrizione, negli appositi registri di stato civile
del comune competente all'iscrizione, dell'atto di
nascita o dell'acquisto della cittadinanza e solo
dopo aver ricevuto dall'ufficio consolare l'indicazione dell'esatto e completo indirizzo estero.
Iscriversi
all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva
dell'AIRE.
Il
rispetto di tale obbligo è un dovere civico
che comporta la possibilità di esercitare
con regolarità il diritto di voto e di
ottenere certificati dal comune di iscrizione
e dal consolato di residenza.
Si
sottolinea che solo ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE sono riservati i servizi
consolari che per legge sono erogabili dall'Ufficio: Passaporti - Stato civile - Atti Notarili.
- REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere residente di un comune italiano nel quale si sottopone la domanda ed essere in procinto di trasferirsi all'estero.
- COSTO PER IL RICHIEDENTE
Nessuno
- NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Legge n.470/1988 D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 06-09-1989 n.323
- RECLAMI E RICORSI
Al responsabile dell'ufficio Demografico e Elettorale del Comune e
presso il Consolato competente all'estero.
- COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO
Il diretto
interessato (o un componente maggiorenne se il trasferimento riguarda
un intero nucleo familiare), deve presentarsi all'Ufficio Demografico e
Elettorale e comunicare il trasferimento.
L'ufficio iscrive temporaneamente il richiedente all'AIRE (Anagrafe
Italiana per i Residenti all'Estero) e informa i vigili, che
controlleranno se il trasferimento è veramente avvenuto.
Entro 90 giorni dall'espatrio il cittadino deve presentarsi al
Consolato competente per chiedere l'iscrizione nello stato in cui si è
trasferito e far inviare al comune di provenienza il modello
ministeriale per la richiesta di iscrizione definitiva all' AIRE.
Il Comune e il Consolato si trasmettono a vicenda le eventuali
variazioni di indirizzo o di stato civile (che il cittadino deve sempre
comunicare).
SOGGETTI INTERESSATI:
I cittadini italiani maggiorenni, iscritti all'Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero (A.I.R.E.) di qualsiasi Comune italiano.
I cittadini stranieri maggiorenni, che decidano di stabilire la loro dimora abituale in un Comune italiano.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Per i Cittadini italiani
Passaporto o Carta d'identità valida per l'espatrio;
Codice fiscale;
Cartella della nettezza urbana per dimostrare l'iscrizione della nuova abitazione;
Per i Cittadini stranieri
Passaporto o Carta d'identità valida per l'espatrio;
Permesso di soggiorno
Atto di nascita tradotto in lingua italiana
TERMINI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE:
La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dall'arrivo in Italia.
Chi si trasferisce dall'estero al Comune italiano:
1. Deve presentarsi di persona all'Anagrafe(Ufficio cambi di
Residenza)del Comune dove intende trasferirsi per firmare una
dichiarazione di trasferimento davanti al funzionano
2. Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare,
la dichiarazione puo’ essere fatta da qualsiasi componente purche’
maggiorenne
3. Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il
consenso dell'intestatario dello stato di famiglia di quel nucleo
(ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia).
Con l'introduzione della Legge Bassanini l'intestatario potrà
presentarsi a firmare l'assenso anche in un momento successivo alla
richiesta di cambio di residenza presentata dall'interessato.
ATTENZIONE: La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura:
1. Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve
compilare un modulo, disponibile presso le Circoscrizioni comunali,
dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio
e l'eventuale numero di targa.
2. Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare,
i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che
possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero' essere tutti consegnati alla Circoscrizione da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno famiglia.
Se non esistono vincoli di parentela, si puo’ richiedere di essere iscritti in un famiglia autonomo.
TEMPI DI RILASCIO
Cittadini italiani
In due mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. del Comune. di Roma.
Cinque o sei mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. di qualsiasi altro Comune.
La registrazione del cambio di residenza, è subordinata
all'accertamento dei vigili urbani del Comune e all'eventuale
cancellazione dall'A.I.R.E. del Comune di provenienza.
Cittadini stranieri
Rilascio immediato di ricevuta ai fini della posizione di assistenza
sanitaria. Circa un mese per la definizione della pratica con il Comune
di emigrazione. Il provvedimento definitivo sarà subordinato all'esito
favorevole del controllo da parte degli agenti di polizia locale,
effettuato sia nel Comune di nuova iscrizione che in quello di vecchia
iscrizione.
Normativa di riferimento
- Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
- Legge n. 470 del 27 ottobre 1988
- D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
- D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989
- D.P.R. n. 610 del 16 Settembre 1996
- Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97
- Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
- Legge 27 Dicembre 1997 n. 449
DA UN COMUNE ITALIANO ALL'ESTERO
Soggetti interessati:
I cittadini italiani maggiorenni che si recano all'estero per un
periodo superiore a dodici mesi sono tenuti a avviare la procedura per
il "cambio di residenza".
Documentazione necessaria:
Passaporto o Carta d'identita’ valida per l'espatrio;
Codice fiscale;
Termini e modalità:
I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero1 devono
presentarsi di persona entro 90 giorni dall'arrivo al Consolato
Italiano all'Estero, per firmare una dichiarazione di trasferimento.
Vengono cosi' iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
L'iscrizione all'A.I.R.E. consente di ottenere i certificati ed altri documenti e di non perdere i diritti elettorali.
In alternativa alla suddetta procedura è possibile curare gli
adempimenti prescritti, almeno 20 giorni prima della partenza,
direttamente nel Comune di appartenenza. In tal caso è necessario
presentarsi di persona all'ufficio A.I.R.E. del comune di residenza per
firmare una dichiarazione di trasferimento di fronte al funzionario
dell'ufficio.
Cio’ consente di avviare la propria iscrizione all'A.I.R.E.
Note:
L'iscrizione è comunque subordinata alla conferma dell'avvenuto
trasferimento da parte del consolato dello Stato estero nel quale si va
ad abitare.
L'iscrizione è altresì subordinata all'accertamento dei vigili urbani del Comune.
Se si intende lasciare definitivamente l'abitazione. ITALIANA, per
evitare pagamenti non dovuti, occorre cancellare la propria iscrizione
a ruolo della tassa della nettezza urbana presso la Circoscrizione di
appartenenza.
Tempi di rilascio
I tempi dipendono dalla conferma da parte del consolato dell'avvenuto trasferimento.
Normativa di riferimento
Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989
DA COMUNE A COMUNE (PER CITTADINI STRANIERI)
Soggetti interessati
I cittadini stranieri maggiorenni che decidono di trasferire la loro dimora abituale.
Termini e modalità
Chi si trasferisce:
Deve presentarsi di persona all'Anagrafe(Ufficio cambi di Residenza)
del Comune dove intende trasferirsi per firmare una dichiarazione di
trasferimento davanti al funzionario.
Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, la
dichiarazione può essere fatta da qualsiasi componente purché
maggiorenne.
Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il consenso
dell'intestatario dello stato di famiglia dì quel nucleo (ovvero la
persona che compare per prima nello stato di famiglia).
Con l'introduzione della Legge Bassanini l'intestatario potrà
presentarsi. a firmare l'assenso anche in un momento successivo alla
richiesta di cambio di residenza presentata dall'interessato.
In tutti i casi:
Occorre dimostrare di essere in regola con l'iscrizione della tassa
della nettezza urbana della abitazione dove ci si trasferisce.
ATTENZIONE: La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura
Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un
modulo disponibile presso le Circoscrizioni comunali, dove indicare il
numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l'eventuale
numero di targa.
Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, i moduli
devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede
patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero' essere tutti consegnati alla Circoscrizione da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia.
Se non esistono vincoli di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.
Tempi di rilascio:
In due mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Roma.
Cinque o sei mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. di qualsiasi altro Comune.
La registrazione del cambio di residenza, è subordinata
all'accertamento dei vigili urbani e all'eventuale cancellazione
dall'A.I.R.E. del Comune di provenienza.
Documentazione necessaria:
Codice Fiscale
Passaporto
Estratto dell'atto dì nascita tradotto in lingua italiana
Permesso di soggiorno in corso di validita’.